125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n.349,esuccessivemodificazioni, i soggetti
di cuiall'articolo137delcodicedicuialdecreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206,nonché le associazioni, le Onlus e
le fondazioni che intrattengonorapportieconomiciconle
pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33,nonché consocietà
controllate di diritto o di fatto direttamenteoindirettamenteda pubbliche amministrazioni, ivi comprese
quellecheemettonoazioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, e con società in partecipazionepubblica,ivicompresequelleche emettono azioni
quotate in mercati regolamentatielesocietàda loro partecipate, pubblicano entro il 28
febbraio di ognianno,nei proprisitioportalidigitali,leinformazionirelativea sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunqueavantaggi economici diqualunquegenerericevutidallemedesimepubbliche amministrazioni e daimedesimisoggettinell'annoprecedente.Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella
nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale
bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle
somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo
precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni
centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al
terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione
delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i
soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme
di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,
di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A
decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e
alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente,
dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti
contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale
obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127.
Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di
pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle
sovvenzioni, deicontributi, degliincarichi retribuiti e comunque dei vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a
10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto,infine,ilseguenteperiodo:«Ovei
soggetti beneficiari siano controllati di diritto odifattodalla stessa persona fisica
ogiuridicaovverodaglistessigruppidi persone fisiche o giuridiche,vengonoaltresìpubblicatiidati consolidati di gruppo».
129.
All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125a 128 le amministrazioni, gli enti e le societàdicuiaipredetti commi provvedononell'ambitodellerisorseumane,finanziariee strumentali
previste a legislazione vigente e, comunque, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.